STATUTO COSTITUZIONE

Tutela, operatività, integrità. L’impegno di A.RE.L

STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E’ costituito ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti C.C., con sede in Roma, un Consorzio senza attività esterna di imprese private operanti nel settore dei servizi di recapito postale denominato “A.RE.L – Agenzie Recapito Licenziatari”. L’Organo Amministrativo, per esigenze organizzative, ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze e recapiti nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

ART. 2

Il Consorzio ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31/12/2100), e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 3

Il Consorzio, senza finalità speculative, si propone quanto segue:

a) promuovere, incentivare, tutelare sotto ogni forma le attività imprenditoriali messe in atto da Agenzie di recapito e Operatori Postali, licenziatari e/o autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
b) favorire ed incrementare l’attività di accettazione, lavorazione e recapito svolta dalle Agenzie, e ciò anche attraverso l’organizzazione di nuovi servizi;
c) sviluppare nuovi canali di mercato nazionali e internazionali;
d) ricercare e promuovere prioritariamente rapporti di collaborazione con Poste Italiane S.p.a. e con gli organismi ad es-sa collegati;
e) sviluppare rapporti commerciali su base nazionale ed internazionale, con Ministeri e grandi Enti pubblici e privati;
f) sviluppare e organizzare nuove metodologie di lavoro in relazione all’accettazione, ritiro, imbustamento, confezionamento, affrancatura, smistamento, spedizione, trasporto e recapito, per conto terzi di corrispondenza di ogni genere e tipo e di pacchi e plichi e ciò anche con l’applicazione delle più moderne tecnologie;
g) più in generale sviluppare tutte quelle iniziative commerciali e tecniche che tradizionalmente prevedono l’espletamento di servizi da parte di agenzie di recapito che comunque rientrano nell’ambito del settore postale;
h) rappresentare gli interessi dei consorziati negli eventuali rapporti con le società partecipate;
i) promuovere campagne pubblicitarie collettive e a favore delle aziende consorziate;
j) promuovere ed effettuare studi di mercato, servizi di consulenza ed assistenza, corsi di formazione;
k) svolgere tutte le azioni necessarie, politiche, legislative, sindacali, economiche a tutela dei consorziati presso il Ministero Sviluppo Economico, l’AGCOM e tutti gli organismi pubblici nazionali ed internazionali;
l) aderire ad altri consorzi che abbiano di fatto finalità analoghe o simili a quelle del consorzio e/o dei consorziati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra elencati, il Consorzio:

a) indice convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell’oggetto sociale, interessando e coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione possibile e sviluppando anche una editoria associativa;
b) organizza i consorziati al fine di costruire campagne di opinione per il raggiungimento degli scopi sociali;
c) promuove le forme più adatte di collaborazione con enti pubblici e privati, internazionali, nazionali, regionali o locali e con altre associazioni; d) pone in essere tutte le iniziative sociali organizzate, politiche, culturali e giuridiche utili al raggiungimento dell’oggetto;
e) svolge servizi di assistenza e segretariato in materia di lavoro, avvalendosi di personale competente.

ART. 4

I SOCI

Il numero dei Consorziati è illimitato; possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio altre imprese aventi finalità od attività complementari a quelle dei consorziati e comunque operanti nel settore postale. Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere state dichiarate fallite, ancorché riabilitate.

ART. 5

La richiesta di ammissione al Consorzio dovrà essere formalizzata dall’interessato mediante domanda scritta diretta al Presidente del Consorzio. Nella predetta domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità. La domanda dovrà inoltre contenere l’esatta denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, la descrizione dell’attività effettivamente svolta, gli estremi della licenza e/o dell’autorizzazione generale, l’indirizzo e il numero dei dipendenti. Sulla domanda di ammissione delibera il C.d.A. previo parere favorevole obbligatorio del Comitato Promotore. Il Consorziato ammesso, nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell’accettazione della richiesta, dovrà provvedere al versamento dell’importo della quota associativa quale fondo consortile e del contributo ordinario dovuto per le spese generali.

ART. 6

I soci sono obbligati:
a) a versare la quota sottoscritta di capitale e tassa di ammissione, nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
b) ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente adottate dall’assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
c) a partecipare all’eventuale finanziamento del Consorzio co-sì come verrà stabilito dal regolamento interno.

ART. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell’interesse del Consorzio. Spetta altresì ai soci il diritto di recedere volontariamente dal consorzio.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione; b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci; c) che prenda parte ad Imprese che siano in contrasto o concorrenti con il Consorzio; d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento previsto dall’art. 30 (trenta) oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti; e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio. Nei casi indicati alle lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 9

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7 (sette) e 8 (otto), debbono essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, all’interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri, ove nominato. In difetto il ricorso potrà essere indirizzato al Collegio sindacale. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del Consiglio. Esso non ha effetto sospensivo. Ai soci che cessano di far parte del Consorzio saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota sociale, oppure le minori somme risultanti dal bilancio dell’esercizio nel quale si verificherà lo scioglimento del rapporto sociale, al netto delle somme a qualunque titolo dovute dal socio al Consorzio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti agli uscenti, saranno devolute alla riserva ordinaria. I soci esclusi perdono ogni diritto al rimborso dei versamenti effettuati che pertanto saranno trattenuti a titolo di penale o devoluti al fondo di riserva, salvo al Consorzio ogni facoltà di azione dei danni subiti. Resta la responsabilità dei soci, che perdono la qualità di socio a norma dell’art. 2530 C.C..

ART. 10

In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo titolare dell’impresa subentra nel Consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al Consorzio e previa obbligatoria deliberazione favorevole del C.d.A..

ART. 11

I consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite non ammessi al Consorzio sono responsabili nei confronti del Consorzio stesso e nei confronti di terzi, nei modi indicati nell’art. 2615 C.C. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio fino alla data in cui esse hanno cessato di farne parte, e per tutte le spese di carattere generale fino alla data stessa.

ART. 12

Tutte le modificazioni relative ai consorziati, per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di aziende nonché tutte quelle relative agli elementi indicati all’art. 2612 C.C. debbono essere iscritte nel libro soci a cura del C.d.A..

ART. 13

PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo consortile è costituito:
a) dalla quota associativa di euro 3.000,00 (euro tremila/00) versata in modo uguale da ciascuno dei consorziati promotori all’atto della costituzione del Consorzio;
b) dalla quota associativa di euro 1.000,00 (euro mille/00) versata in modo uguale, all’atto del loro ingresso nel Consorzio, da ciascuno dei consorziati che abbia un fatturato per l’anno precedente superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
c) dalla quota associativa di euro 500,00 (euro cinquecento/00) versata in modo uguale, all’atto del loro ingresso nel Consorzio, da ciascuno dei consorziati che abbia un fatturato per l’anno precedente non superiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), ma superiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00);
d) dalla quota associativa di euro 300,00 (euro trecento/00) versata in modo uguale, all’atto del loro ingresso nel Consorzio, da ciascuno dei consorziati che abbia un fatturato per l’anno precedente non superiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00);
e) dall’importo delle penalità che saranno pagate di consorziati per eventuali inadempienze ai patti consortili;
f) dai contributi che eventualmente saranno versati a favore del Consorzio dallo Stato o da altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali. Il fatturato di riferimento è quello fissato al successivo art. 14.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi. Salvo diversa specifica deliberazione del C.d.A. il Consorzio risponderà nei confronti di terzi solo nei limiti del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite l’assemblea dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

ART. 14

Ogni consorziato, per coprire le spese di organizzazione e di amministrazione, dovrà versare un contributo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un conto preventivo per l’anno successivo, approvato dall’assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il preventivo. Il fatturato denunciato ed aggiornato secondo quanto dichiarato ai fini IVA nel mod. unico per l’anno di imposta precedente, determina congiuntamente al voto spettante all’azienda consorziata, il numero complessivo di voti spettanti al consorziato nelle assemblee consortili, per ogni euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Alla fine di ogni anno solare il C.d.A. predispone, in osservanza delle norme di legge, il rendiconto annuale secondo gli schemi degli artt. 2424 e segg. C.C., da presentare all’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli avanzi di gestione even-tualmente conseguiti nel corso dell’esercizio di cui al rendiconto, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti. Il deposito del rendiconto annuale dovrà avvenire rispettando le norme a tal proposito esistenti, entro due mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

ART. 16

ORGANI SOCIALI

Sono Organi del Consorzio:
a) il Comitato Promotore;
b) l’Assemblea generale dei consorziati;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale. a) Comitato Promotore

ART. 17

Al comitato promotore, composto dalle imprese che hanno costituito il Consorzio, compete:

a) il rilascio del parere sulla richiesta di ammissione di nuovi soci di cui all’art. 5 (cinque);
b) la designazione di tre membri che dovranno far parte del C.d.a. come indicato all’art. 23 (ventitre);
c) la designazione di due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, ove venga nominato un collegio sindacale, ai sensi dell’art. 27 (ventisette). b) Assemblea

ART. 18

L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni anno entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) l’approvazione del rendiconto annuale;
b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma dei successivi articoli 23 (ventitre) e 27 (ventisette);
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno. L’assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. In questi ultimi due casi la domanda deve essere fatta per iscritto con l’indicazione degli argomenti da trattare e l’assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

ART. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.
L’assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviarsi a ciascun so-cio, almeno dieci giorni prima dell’adunanza, spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 20

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci rappresentati anche se oggetto della deliberazione sia la proroga della durata del Consorzio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e/o rappresentati all’adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione del Consorzio con altri Enti, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli Enti aderenti. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dal Consorzio e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 21

L’assemblea è composta da un rappresentante per ogni impresa e/o ente socio. Il mandato deve risultare da atto scritto depositato presso il Consorzio. Ciascuna impresa e/o ente socio ha diritto in assemblea ai voti determinati secondo quanto fissato dall’art. 14, a condizione che abbia completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. Gli imprenditori e/o enti nuovi ammessi hanno diritto al voto quando risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. I rappresentanti delle imprese e/o degli enti soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare nell’assemblea da altro rappresentante anche non socio. Ogni rappresentante non può rappresentare che un socio. Le deleghe devono essere fatte per iscritto.

ART. 22

L’assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti, in ordine di età, del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dall’assemblea. E’ consentito che l’assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i mezzi e le modalità di telecomunicazione mediante i quali gli intervenuti potranno partecipare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi a scrutinio segreto per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci presenti o rappresentati nell’assemblea. In ogni caso le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a scrutinio segreto. Quando si tratta di argomenti riguardanti gli Amministratori o i Sindaci, oppure loro parenti o affini fino al 2° grado incluso, le votazioni devono farsi per scheda segreta. Il Presidente nominerà tra i presenti, all’occorrenza, due scrutatori. c) Consiglio di Amministrazione

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti fra i rappresentanti delle imprese e/o degli enti soci dall’assemblea, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 17 (diciassette). Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti ed un Consigliere Delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio. La revoca e la cessazione della rappresentanza di cui all’art. 7 (sette) comporta la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte presso il Consorzio. Le dimissioni di un consigliere comporterà lo scioglimento dell’intero consiglio.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri. La convocazione viene fatta con lettera, fax, telegramma od altro mezzo di comunicazione telematica a condizione che si abbia documentazione di avvenuta ricezione, spediti e/o trasmessi almeno cinque giorni prima dell’adunanza, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell’adunanza al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica, comunicati dagli amministratori e dai sindaci. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla adunanza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, come sarà indicato nell’avviso di convocazione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione avvengano median-te mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono costatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci od Amministratori oppure loro parenti o affini fino al 3° grado incluso, nonché le Imprese e/o gli enti di cui gli Amministratori sono mandatari.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Può, perciò, anche deliberare l’adesione e la partecipazione ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai suoi enti soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti il Consorzio. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l’assemblea quando lo riterrà opportuno e comunque ogni anno entro due mesi dalla chiusura della gestione sociale per l’approvazione del bilancio.

ART. 26

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale. Può, quindi, con la sola sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici e/o a Privati. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l’assistenza e la rappresen-tanza legale del Consorzio avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice-Presidente o al più anziano tra i Vice-Presidenti nominati e, in mancanza o nell’assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. d) Collegio Sindacale

ART. 27

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri Effettivi e di due Supplenti, eletti anche fra non soci dall’assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso, tenendo conto del punto c) del superiore art. 17. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Per il compenso ai Sindaci, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 23 (ventitre), 3° Comma, qualora però l’assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all’atto della nomina per tutta la durata della carica.

ART. 28

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione del Consorzio, vigilare sull’osservanza della legge e dell’Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili a norma di legge.
I Sindaci devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l’osservanza delle norme legislative;
b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato Esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l’assemblea, qualora non vi provvedano gli Amministratori. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 29

L’assemblea potrà nominare un Collegio dei Probiviri composto da tre membri non soci, che eleggono tra i medesimi il Presidente. I Probiviri restano in carica 3 (tre) anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea. Il Consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere alla deci-sione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e della esclusione dei soci. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria. L’impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 30

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti tutti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nomi-nati, l’ordinamento, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio.

ART. 31

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l’assemblea con la maggioranza stabilita nell’art. 20 (venti), 1° e 2° Comma, nominerà uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà diviso tra i soci.

ART. 32

Per tutto quanto non è regolato dall’Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sui Consorzi senza attività esterna.